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Formazione sicurezza docenti: chiarimenti 2025 su durata, livelli di rischio e obblighi formativi

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    17 AGENCY
  • 6 ott
  • Tempo di lettura: 3 min


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Introduzione

Nel settembre 2025 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 1/2025, rispondendo a un importante quesito presentato dall’Università degli Studi di Udine. Il tema? La formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i docenti delle scuole e delle università.

Da anni, molti istituti si chiedono:

“Se i docenti non sono esposti a rischi particolari, devono comunque frequentare corsi per rischio medio?”

Finalmente, con questo interpello, arriva un chiarimento ufficiale che semplifica la vita a scuole e atenei e rende più chiaro come impostare la formazione dei docenti in base ai reali rischi presenti.


La novità: conta la mansione, non solo il codice ATECO

Il punto centrale del chiarimento è molto semplice: non è il codice ATECO dell’ente (ad esempio, “Istruzione – rischio medio”) a determinare automaticamente il livello di formazione dei docenti, ma la valutazione dei rischi effettivi.

In pratica, se dalla Valutazione dei Rischi (VR) emerge che un docente non è esposto, neppure saltuariamente, a situazioni di rischio medio o alto, allora può seguire il percorso formativo previsto per il rischio basso, cioè 4 ore di formazione specifica.

Questa impostazione è perfettamente coerente con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che richiede una formazione “sufficiente e adeguata” ai rischi legati alla mansione effettivamente svolta.


Durata dei corsi in base al livello di rischio

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) conferma le tre soglie di riferimento per la durata della formazione specifica:

  • Rischio basso → 4 ore

  • Rischio medio → 8 ore

  • Rischio alto → 12 ore

Queste durate sono indicative: la vera guida è sempre la valutazione dei rischi, che deve tener conto delle attività concrete e dei luoghi in cui il docente opera.


Come applicare la norma nelle scuole e nelle università

Per capire quale percorso scegliere, è importante analizzare dove e come il personale docente svolge le proprie attività.Ecco un approccio pratico passo per passo:

  1. Aggiorna la Valutazione dei Rischi (VR)Distingui chiaramente chi lavora esclusivamente in aula o in ufficio da chi accede anche a laboratori, palestre, officine o reparti.

  2. Mappa le attività reali

    • Lezioni in aula o studio individuale

    • Attività in laboratorio o palestra

    • Partecipazione a progetti PCTO o sopralluoghi esterni

    • Eventi o manifestazioni con affluenza elevata

  3. Assegna il livello formativo corretto

    • Basso (4 ore) → docenza in aula, attività d’ufficio, nessun contatto con ambienti a rischio.

    • Medio (8 ore) → presenza in laboratori o palestre con rischi controllati.

    • Alto (12 ore) → attività con esposizione significativa a rischi chimici, biologici, meccanici o elettrici.

  4. Personalizza i contenuti del corsoI moduli formativi devono essere coerenti con i rischi effettivi:videoterminali, ergonomia, emergenze, stress lavoro-correlato, uso di sostanze, attrezzature, movimentazione carichi, DPI, ecc.

  5. Documenta tuttoInserisci nel DVR e nel piano formativo le motivazioni, i livelli di rischio, le durate e i contenuti scelti. In questo modo, in caso di verifica, la scuola o l’ateneo potrà dimostrare la piena coerenza tra formazione e rischi reali.


Esempi pratici

Per rendere tutto più chiaro, ecco alcuni casi tipici:

  • Docente d’aula (lettere, storia, lingue, matematica) Nessun accesso a laboratori o reparti → rischio basso (4 ore) Tematiche: VDT, ergonomia, stress, procedure di emergenza.

  • Docente di laboratorio scientifico o tecnicoUso di reagenti, strumenti o apparecchiature → rischio medio (8 ore) o alto (12 ore) a seconda dei casi.

  • Docente di educazione fisica o scienze motoriePresenza in palestra e gestione di attrezzature → rischio medio (8 ore).

  • Docente che accede anche occasionalmente a reparti o officineNon può essere considerato a rischio basso → occorre valutare come minimo il livello medio.


Cosa cambia davvero

Il messaggio chiave dell’interpello 1/2025 è chiaro:

La formazione sulla sicurezza non è una formalità uguale per tutti, ma va costruita su misura in base ai rischi concreti di ogni docente.

Questo approccio rende la formazione più mirata, utile e proporzionata, evitando di sprecare risorse in corsi inutilmente lunghi o poco pertinenti.Per le scuole e le università, significa anche una maggiore chiarezza organizzativa e una gestione più efficiente della sicurezza.


Conclusione

Con l’Interpello 1/2025, la Commissione ribadisce un principio di buon senso: la sicurezza deve essere reale, non burocratica.

Ogni docente deve ricevere una formazione coerente con i rischi effettivi della propria attività, e non basata su una classificazione astratta del settore.

Un passo avanti verso una formazione più intelligente, personalizzata e realmente efficace — per la sicurezza di tutti, senza appesantire inutilmente le scuole e gli atenei.

 
 
 

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