Formazione sicurezza docenti: chiarimenti 2025 su durata, livelli di rischio e obblighi formativi
- 17 AGENCY
- 6 ott
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Introduzione
Nel settembre 2025 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 1/2025, rispondendo a un importante quesito presentato dall’Università degli Studi di Udine. Il tema? La formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i docenti delle scuole e delle università.
Da anni, molti istituti si chiedono:
“Se i docenti non sono esposti a rischi particolari, devono comunque frequentare corsi per rischio medio?”
Finalmente, con questo interpello, arriva un chiarimento ufficiale che semplifica la vita a scuole e atenei e rende più chiaro come impostare la formazione dei docenti in base ai reali rischi presenti.
La novità: conta la mansione, non solo il codice ATECO
Il punto centrale del chiarimento è molto semplice: non è il codice ATECO dell’ente (ad esempio, “Istruzione – rischio medio”) a determinare automaticamente il livello di formazione dei docenti, ma la valutazione dei rischi effettivi.
In pratica, se dalla Valutazione dei Rischi (VR) emerge che un docente non è esposto, neppure saltuariamente, a situazioni di rischio medio o alto, allora può seguire il percorso formativo previsto per il rischio basso, cioè 4 ore di formazione specifica.
Questa impostazione è perfettamente coerente con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che richiede una formazione “sufficiente e adeguata” ai rischi legati alla mansione effettivamente svolta.
Durata dei corsi in base al livello di rischio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) conferma le tre soglie di riferimento per la durata della formazione specifica:
- Rischio basso → 4 ore 
- Rischio medio → 8 ore 
- Rischio alto → 12 ore 
Queste durate sono indicative: la vera guida è sempre la valutazione dei rischi, che deve tener conto delle attività concrete e dei luoghi in cui il docente opera.
Come applicare la norma nelle scuole e nelle università
Per capire quale percorso scegliere, è importante analizzare dove e come il personale docente svolge le proprie attività.Ecco un approccio pratico passo per passo:
- Aggiorna la Valutazione dei Rischi (VR)Distingui chiaramente chi lavora esclusivamente in aula o in ufficio da chi accede anche a laboratori, palestre, officine o reparti. 
- Mappa le attività reali - Lezioni in aula o studio individuale 
- Attività in laboratorio o palestra 
- Partecipazione a progetti PCTO o sopralluoghi esterni 
- Eventi o manifestazioni con affluenza elevata 
 
- Assegna il livello formativo corretto - Basso (4 ore) → docenza in aula, attività d’ufficio, nessun contatto con ambienti a rischio. 
- Medio (8 ore) → presenza in laboratori o palestre con rischi controllati. 
- Alto (12 ore) → attività con esposizione significativa a rischi chimici, biologici, meccanici o elettrici. 
 
- Personalizza i contenuti del corsoI moduli formativi devono essere coerenti con i rischi effettivi:videoterminali, ergonomia, emergenze, stress lavoro-correlato, uso di sostanze, attrezzature, movimentazione carichi, DPI, ecc. 
- Documenta tuttoInserisci nel DVR e nel piano formativo le motivazioni, i livelli di rischio, le durate e i contenuti scelti. In questo modo, in caso di verifica, la scuola o l’ateneo potrà dimostrare la piena coerenza tra formazione e rischi reali. 
Esempi pratici
Per rendere tutto più chiaro, ecco alcuni casi tipici:
- Docente d’aula (lettere, storia, lingue, matematica) Nessun accesso a laboratori o reparti → rischio basso (4 ore) Tematiche: VDT, ergonomia, stress, procedure di emergenza. 
- Docente di laboratorio scientifico o tecnicoUso di reagenti, strumenti o apparecchiature → rischio medio (8 ore) o alto (12 ore) a seconda dei casi. 
- Docente di educazione fisica o scienze motoriePresenza in palestra e gestione di attrezzature → rischio medio (8 ore). 
- Docente che accede anche occasionalmente a reparti o officineNon può essere considerato a rischio basso → occorre valutare come minimo il livello medio. 
Cosa cambia davvero
Il messaggio chiave dell’interpello 1/2025 è chiaro:
La formazione sulla sicurezza non è una formalità uguale per tutti, ma va costruita su misura in base ai rischi concreti di ogni docente.
Questo approccio rende la formazione più mirata, utile e proporzionata, evitando di sprecare risorse in corsi inutilmente lunghi o poco pertinenti.Per le scuole e le università, significa anche una maggiore chiarezza organizzativa e una gestione più efficiente della sicurezza.
Conclusione
Con l’Interpello 1/2025, la Commissione ribadisce un principio di buon senso: la sicurezza deve essere reale, non burocratica.
Ogni docente deve ricevere una formazione coerente con i rischi effettivi della propria attività, e non basata su una classificazione astratta del settore.
Un passo avanti verso una formazione più intelligente, personalizzata e realmente efficace — per la sicurezza di tutti, senza appesantire inutilmente le scuole e gli atenei.



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